Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l’Italia deve dotarsi di un nuovo piano nazionale d’azione per il Radon sulla base del quale le regioni dovranno identificare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas Radon in aria.
Nello specifico, il datore di lavoro, deve provvedere alla valutazione della concentrazione del gas (tenendo conto anche del tempo di permanenza in un dato luogo), e quindi all’esposizione al rischio qualora vi sia la presenza di:
- Luoghi di lavoro sotterranei
- Luoghi di lavoro n locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon
- stabilimenti termali
Se il livello misurato è inferiore alla soglia, la situazione è accettabile e sarà necessario lo svolgimento di nuove campagne di misura dopo otto anni o in conseguenza di possibili interventi che comportino lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio oggetto di valutazione nonché di tutti gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico dello stesso.
Se il livello misurato è superiore alla soglia, il datore di lavoro è tenuto ad attuare specifiche soluzioni tese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, designando un esperto in interventi di risanamento Radon, rappresentato da figura normata dal n. 101/2020 che deve essere in possesso dei requisiti riportati nell’Allegato II dello stesso, ovvero:
- “abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili”
- “partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale”
- fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.
In particolare, il datore di lavoro dovrà attuare le soluzioni previste dal tecnico entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e si occuperà di ripetere le campagne di misura con cadenza quadriennale. Qualora i risultati delle nuove misurazioni dimostrino l’efficacia delle adozioni dell’esperto di risanamento radon, riportando la concentrazione di Radon al di sotto dei livelli massimi, è necessario mantenere attive le misure correttive intraprese e ripetere le misurazioni dopo otto anni o a seguito di eventuali interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio nonché di interventi volti a migliorare l’isolamento termico dell’edificio.
Qualora, invece, nonostante l’adozione delle soluzioni tecniche, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello soglia, il datore di lavoro effettua la valutazione delle dosi efficaci annue per lavoratore, avvalendosi dell’esperto qualificato che rilascia una relazione i cui risultati manifesteranno l’eventuale superamento del valore limite di dose efficace identificato in 6 mSv/anno per ogni lavoratore esposto.
Se il valore di dose efficace è minore di 6 mSv/anno, i lavoratori vengono identificati come lavoratori non esposti, in caso contrario i lavoratori vengono identificati come lavoratori esposti. In particolare, i luoghi di lavoro saranno classificati come luoghi controllati ossia accessibili solo in base a specifiche procedure dettate dall’esperto qualificato.